ARTICOLO 1

a) È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE PER I BENI CULTURALI EBRAICI IN ITALIA – ETS”. La Fondazione è  un Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore” (CTS), articoli 4, comma 1 e 5, comma 1, lettere d),  f).

b) Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione di Terzo Settore nell’ambito del genere più ampio di fondazioni disciplinato dall’art. 14 e ss. del codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 e leggi collegate.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa ha sede legale in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9. Eventuali cambiamenti di sede non comporteranno modifiche statutarie purchè avvengano all’interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio. La Fondazione opera in ambito nazionale.

ARTICOLO 3

Fondatore della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia è l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (di seguito U.C.E.I.).

ARTICOLO 4

La Fondazione non ha fini di lucro né diretti né indiretti e, in conformità e osservanza della normativa vigente e delle indicazioni dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo persegue le seguenti finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale in favore della collettività, mediante l’esercizio in via principale o esclusiva delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

  1. promuovere la conservazione, il restauro, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico ebraico in Italia, ivi compreso indicativamente ogni bene di interesse culturale, religioso, archeologico, bibliografico ebraico, gli studi e le ricerche in merito, diffonderne la conoscenza (anche a mezzo di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali corsi di formazione, convegni, seminari ricerche, pubblicazioni ecc.) in Italia e all’estero;
  2. concedere sovvenzioni, borse di studio e ricevere contributi per i fini anzidetti;
  3. mantenere rapporti di collaborazione e prendere iniziative con Enti ed Istituti sia pubblici che privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, interessati ai propri fini in ogni Paese;

 

Potrà svolgere, oltre alle attività istituzionali, ogni altra attività ad esse strumentali e/o con esse connesse.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle  ad esse strumentali o connesse, in via non prevalente, anche se non indicate espressamente nel presente Statuto.

Per raggiungere le proprie finalità, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, stipulando convenzioni, contratti e accordi.

La Fondazione, pertanto, potrà:

  1. stipulare ogni atto o contratto, tra cui l’assunzione di mutui o prestiti, l’acquisto, in proprietà o diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni nell’ambito dell’oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti e/o soggetti pubblici o privati, che sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;
  2. amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare le somme rinvenienti dalla gestione dei medesimi;
  3. amministrare i beni mobili a qualunque titolo acquisiti;
  4. stipulare contratti o convenzioni per l’affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni propri e avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
  5. partecipare ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private la cui attività sia costituita precipuamente al perseguimento di fini analoghi a quelli della Fondazione medesima: la Fondazione potrà, ove ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione di organismi anzidetti;
  6. svolgere, costituendo o partecipando a enti già costituiti, anche in forma di società di capitali, al perseguimento degli scopi istituzionali;
  7. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, con particolare riferimento al settore editoriale e del sistema audiovisivo;
  8. partecipare a progetti di partenariato, co- programmazione e co- progettazione di cui agli artt. 55 e ss. D-Lgs.n.117/2017

ARTICOLO 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. Dai beni indicati nell’atto costitutivo della Fondazione conferiti a tale scopo dall’U.C.E.I.;
  2. Dagli altri beni mobili ed immobili che perverranno ulteriormente alla Fondazione per effetto di eredità, legati, donazioni, elargizioni, contributi di privati e di enti, destinati ad incremento del patrimonio e da quelli che verranno acquisiti per conversione del patrimonio o per effetto della destinazione di rendita a patrimonio, ovvero con altre fonti.

ARTICOLO 6

Per l’esplicazione delle sue attività istituzionali e di quelle strumentali o direttamente connesse la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  1. Redditi del patrimonio;
  2. Attività istituzionale.

La Fondazione può inoltre effettuare raccolte di fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 al fine di finanziare l’attività di interesse generale svolta.

Tutti i proventi della Fondazione debbono essere destinati esclusivamente all’esplicazione delle attività istituzionali o ad esse strumentali e/ o strettamente connesse.

E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche indirettamente, a Fondatori ed amministratori, utili ed avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che distribuzione e destinazione siano imposte per legge, e comunque in ogni caso, secondo quanto disposto dall’art. 8 D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da sette a undici, secondo quanto delibererà di volta in volta la Giunta dell’U.C.E I. sulla base di apposito bando.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato come segue:

  • Il Presidente in carica pro-tempore dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, quale membro di diritto;

Gli altri membri sono designati dalla Giunta dell’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia, senza vincoli di nazionalità e residenza previa informativa al Consiglio dell’U.C.E.I.

Il Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane dura in carica finché ricopre tale veste ed è sostituito dal successore.

Gli altri membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione di uno o più membri prima della scadenza del mandato, la sostituzione avverrà con il rispetto delle modalità di designazione di cui sopra.

Verificandosi tale ipotesi, il Presidente, o chi ne fa le veci, invierà all’ U.C.E.I. la richiesta di designazione;

La Giunta dell’ U.C.E.I. può nominare uno o più membri  del CdA in sostituzione dei membri  dimissionari entro sessanta giorni dalla richiesta, comunicando la decisione al Consiglio della Fondazione. Ove, nel termine predetto di sessanta giorni, non provveda a comunicare formalmente al CdA    i nuovi componenti  o la volontà di non procedere alla sostituzione dei dimissionari si applica l’istituto del silenzio rigetto

La richiesta all’U.C.E.I. va inoltrata attraverso comunicazione certificata (raccomandata RR o posta elettronica certificata)

La designazione dovrà essere comunicata dall’U.C.E.I. con gli stessi mezzi.

I Consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consigliere che sono stati chiamati a sostituire.

I Consiglieri restano in ogni caso in carica fino alla loro effettiva sostituzione. L’ufficio è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, documentate in originale.

ARTICOLO 8

Il Consiglio nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei propri componenti:

  • un Presidente;
  • uno o due Vice Presidenti;
  • una Giunta esecutiva, determinandone la composizione e le funzioni.

Inoltre può nominare, con maggioranza assoluta:

  • un Tesoriere, determinandone le funzioni;
  • un Segretario, anche esterno al Consiglio;
  • Organi consultivi per l’indirizzo e la supervisione di progetti specifici.

Le riunioni del Consiglio e della Giunta possono essere convocate, oltre che in presenza, anche in video o audio-conferenza; ove sia necessario deliberare, il voto dei componenti del Consiglio partecipanti in audio o video-conferenza è valido a tutti gli effetti di legge.

E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante utilizzo di sistemi di collegamento audio- video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il sistema di buona fede e parità di trattamento. In caso di viso/audio conferenza dovrà essere consentito

  • al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento della adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione, ove esistente il diritto di voto, simultanea e con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale.

ARTICOLO 9

Spetta al Consiglio, nel perseguimento degli scopi della Fondazione e nell’esplicazione delle sue attività istituzionali, strumentali e connesse, l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio con i più ampi poteri; la promozione e l’organizzazione della sua attività; il reperimento dei fondi a tale scopo necessari; l’erogazione dei mezzi raccolti; il conferimento di borse di studio; l’istituzione di premi e contributi a favore di iniziative scientifiche, formative  ed editoriali, la verifica sull’attuazione degli indirizzi istituzionali.

Il Consiglio può, a maggioranza dei propri membri, disciplinare con apposito regolamento tutte le questioni attinenti al funzionamento della Fondazione, non regolate dal presente Statuto.

Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 c.c.

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio cui si riferisce ed approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, secondo i criteri di redazione e valutazione di cui agli artt. 2423 e ss.c.c.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale di seduta del Consiglio in cui esso è stato approvato dovranno essere depositati nei modi e nelle forme di legge e trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il Consiglio cura annualmente, a corredo del bilancio preventivo, la redazione di un programma di attività e, a corredo del bilancio consuntivo, la relazione sull’attività svolta.

Il Consiglio, salvo quanto stabilito all’art. 7 ed al comma 2 del presente articolo, si riunisce almeno due volte l’anno e delibera validamente in presenza (e/o in video- conferenza o audio-conferenza) di almeno sette membri e con l’approvazione della maggioranza degli interventi. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 10

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Compete tra l’altro al Presidente, oltre che al o ai Consiglieri a ciò eventualmente delegati dal Consiglio a norma dell’art. 7 del presente Statuto, compiere ogni operazione su conto corrente ed in particolare aprire conti correnti bancari o postali; prelevare su di essi; estinguerli; fare qualsiasi operazione bancaria; riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute, tanto da privati quanto da Società, enti morali, istituti, enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio a norma del presente Statuto, nonché, se nominata, la Giunta.

In caso di sua assenza o impedimento esso è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Presidente o da quello tra i Vice-Presidenti a ciò designato dal Consiglio o dalla Giunta.

L’avviso di convocazione per le adunanze con indicazione della data e dell’ora fissata deve essere inviato ai Consiglieri e ai membri dell’organo di controllo almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza tale termine viene ridotto a 48 ore. La convocazione avviene a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma, comunicazione di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 11

Le funzioni di controllo contabile della Fondazione sono esercitate da un Collegio di tre revisori, due dei quali nominati dalla Giunta dell’U.C.E.I. e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

In occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo il Collegio dei Revisori dà conto della propria attività con relazione annuale trasmessa al Consiglio della Fondazione, all’U.C.E.I. e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta dell’U.C.E.I. contestualmente alla nomina dei Consiglieri della Fondazione.

I membri del Collegio sono nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 D.Lgs. n. 117/2017 e ad essi si applica l’art. 2399 c.c.

Il mandato dei Revisori è quadriennale e scade unitamente a quello dei Consiglieri ed è rinnovabile.

L’Organo di controllo vigila sull’adeguatezza dell’assetto contabile ed amministrativo e attesta che il bilancio nei casi previsti dall’art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 sia stato redatto secondo le linee guida ivi indicate.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più Revisori nel corso del quadriennio la Giunta  dell’U.C.E.I. provvede alla sostituzione del o dei membri da essi nominati.

Per il Revisore nominato dal Ministero provvede il Ministero stesso.

Il Revisore o i Revisori così nominati cessano alla scadenza del quadriennio di carica del Consiglio e possono essere rinnovati. L’ufficio di Revisore può dare luogo a compenso.

ARTICOLO 12

Il Consiglio della Fondazione e per esso il Presidente trasmetterà alla Giunta dell’U.C.E.I. i bilanci preventivo e consuntivo, la relazione del Revisore dei Conti, il programma di attività, la relazione annuale, la relazione di missione, nonché copia delle deliberazioni concernenti gli argomenti che precedono.

La Fondazione manterrà gli opportuni contatti con l’U.C.E.I. per il miglior svolgimento delle proprie attività ed al fine di ricercare il coordinamento reciproco.

Essa si consulterà con l’U.C.E.I. nel caso che sorgessero difficoltà nell’espletamento delle proprie attività.

L’U.C.E.I. avrà diritto di ottenere dalla Fondazione ogni opportuna informazione sulla sua attività e la sua gestione economica; potrà promuovere i provvedimenti previsti dalla legge nell’interesse della Fondazione stessa.

La Fondazione trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali un documento informativo contenente la composizione del Consiglio e le relative variazioni, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori, dalla Relazione di Missione e dalla Relazione annuale sull’attività culturale svolta.

ARTICOLO 13

Nei casi previsti dall’art. 27 del Codice Civile il Consiglio potrà deliberare, d’intesa con il Consiglio dell’U.C.E.I. le opportune trasformazioni o anche l’estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione, accertati i relativi presupposti anche ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 117/2017,  il liquidatore o liquidatori, saranno nominati dal Consiglio, sentito il Consiglio dell’U.C.E.I. I beni infungibili rientreranno nella disponibilità dei Fondatori e  il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro Ente ETS con le stesse finalità già  esistente o da costituirsi designato  dal Consiglio dell’U.C.E.I. stessa o all’U.C.E.I. medesima se all’epoca ne avrà i requisiti, il tutto sentito l’organo di controllo previsto dalla legge ed effettuate le comunicazioni di cui agli artt. 49 e 50 D.Lgs.n. 117/2017.

ARTICOLO 14

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate su proposta del Consiglio della Fondazione, sentito il Consiglio dell’U.C.E.I. e sottoposte alla prescritta approvazione dell’Autorità Governativa.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizione di legge.

DONA IL TUO 5 PER MILLE ALLA FONDAZIONE BENI CULTURALI EBRAICI - C.F. 96196480584

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